Le liquidazioni delle spese di giustizia riguardano i compensi, le indennità e le eventuali spese spettanti ai soggetti che hanno svolto attività nell’ambito di un procedimento giudiziario e che sono posti a carico dell’Erario.
Per la presentazione delle istanze di liquidazione delle spese di giustizia, i professionisti e gli altri soggetti interessati devono utilizzare il servizio telematico Istanza Web, accessibile attraverso il portale del Ministero della Giustizia lsg.giustizia.it.
Il servizio consente di compilare e trasmettere online l’istanza di liquidazione all’Ufficio giudiziario competente e di monitorarne lo stato di lavorazione.
Dal 1° luglio 2026 il sistema di gestione delle spese di giustizia è stato rinnovato con l’introduzione dell’applicativo ministeriale SPEdiGIUS – Spese di Giustizia, che ha sostituito il precedente sistema SIAMM-SG e supporta la gestione informatizzata delle procedure di liquidazione da parte degli Uffici giudiziari.
Al primo accesso è necessario completare la propria anagrafica, verificando con particolare attenzione la correttezza dei dati anagrafici e fiscali, nonché delle informazioni necessarie per il pagamento. I dati inseriti saranno utilizzati anche per le successive istanze.
Prima di presentare l’istanza
Al fine di consentire una corretta e tempestiva lavorazione della richiesta, si raccomanda di:
- verificare e aggiornare i propri dati anagrafici e fiscali;
- indicare correttamente il regime fiscale applicabile;
- verificare i dati relativi a PEC, e-mail, numero di cellulare e IBAN;
- compilare tutti i campi obbligatori richiesti dalla piattaforma;
- allegare la documentazione prevista in relazione alla specifica tipologia di istanza.
Particolare attenzione deve essere prestata alla corretta compilazione dell’istanza, poiché eventuali richieste errate o incomplete non possono essere corrette dall’Ufficio tramite il sistema e devono essere ripresentate dal richiedente, con conseguente possibile dilatazione dei tempi di lavorazione e pagamento.
Per i soggetti che applicano il regime forfettario, il campo relativo all’IVA non deve essere compilato né nell’anagrafica né nell’istanza di liquidazione.
Per gli studi associati, l’istanza deve essere presentata tramite lo SPID del soggetto istante, indicando tuttavia lo studio associato quale beneficiario.
Documentazione da allegare
La documentazione necessaria varia in relazione alla tipologia di beneficiario e all’attività svolta.
Nelle sezioni successive sono indicate, per ciascuna tipologia di istanza, le principali documentazioni da allegare alla richiesta di liquidazione.