Attribuzioni
Nell’esercizio delle sue funzioni, il Procuratore Generale opera personalmente o per mezzo dei suoi Sostituti.
Fra le attribuzioni della Procura Generale vi è il potere di avocazione delle indagini preliminari, vedi articoli 409- 413 C.p.p. e art. 127 disp. Attuaz. al C.p.p..
Altre importanti funzioni sono quelle previste dall’art 110 Ordinamento Giudiziario:
Il Procuratore Generale, in ambito internazionale, ha la funzione di:
Sempre in funzione dei rapporti con le autorità straniere si innestano le attività relative:
Il Procuratore Generale, quale autorità di rappresentanza dell’intero Ufficio requirente del distretto, risponde alle interrogazioni e interpellanze Parlamentari, alle richieste del CSM e di altri organi istituzionali. Inoltre:
Sito web Procura Generale presso la Corte di Appello di Reggio Calabria
Il Tribunale di Sorveglianza è l'organo giurisdizionale collegiale della Magistratura di sorveglianza mentre il Magistrato di sorveglianza è l'organo monocratico.
Opera sia come giudice di primo grado che come giudice di secondo grado rispetto al magistrato di sorveglianza.
La competenza territoriale è estesa all'intero distretto di Corte d'appello.
È composto di magistrati di sorveglianza in servizio nel distretto o nella circoscrizione territoriale della sezione distaccata di Corte d'appello e da professionisti esperti in psicologia, servizi sociali, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica.
Il Tribunale per i Minorenni è un organo specializzato istituito in ogni sede, o sezione distaccata, di Corte d’Appello.
Ha trovato la sua prima organica disciplina con il r.d.l. del 20 luglio 1934 n. 1404. Successivi interventi normativi ne hanno definito l’attuale assetto (soprattutto la L. 27 dicembre 1956 n. 1441), e ne hanno ampliato la competenza, in particolare quella civile (ad esempio la L.19 maggio 1975 n. 151: “Riforma del diritto di famiglia”, la l. 4 maggio 1983 n. 184: “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori”).
Il Tribunale per i Minorenni è composto, in sede collegiale, da due giudici di carriera (un Presidente ed un giudice, che costituiscono la c.d. parte “togata”), e da due giudici onorari (un uomo ed una donna), “esperti”, scelti tra i cultori di biologia, psichiatria, antropologia criminale, pedagogia, psicologia. Il loro ruolo è essenziale e qualifica la specializzazione del Tribunale per i Minorenni : i giudici onorari, con il loro sapere specialistico, permettono al "giudice" di prendere corretta conoscenza, e quindi di disporre adeguati interventi (provvedimenti), soprattutto in situazioni connotate da fragilità o, addirittura, patologia; di cogliere gli aspetti problematici della crescita del minore (dall’infanzia all’adolescenza) in ragione della realtà socio-familiare giunta all’attenzione del Tribunale per i Minorenni.
I giudici onorari, pertanto, affiancano i giudici togati nelle loro funzioni, sia nell’attività istruttoria, sia nella composizione del collegio. Vengono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura; durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
Una delle caratteristiche del Tribunale per i Minorenni è, pertanto, la sua particolare composizione nel momento decisionale: quattro giudici , sempre nelle procedure civili e nel dibattimento penale, mentre il collegio dell’udienza preliminare è composto da tre giudici:
Tale composizione comporta la positiva necessità di approfondita discussione in camera di consiglio in ordine alle questioni all’esame, quando non vi sia sin dall’inizio unanimità o maggioranza concorde nella decisione. È da notare che le norme che disciplinano le procedure minorili prevedono che tutti i provvedimenti del giudice minorile devono essere emessi dal collegio. Soltanto una norma (nell’ambito della procedura per la dichiarazione di adottabilità), prevede la possibilità per un giudice singolo (il Presidente od un giudice delegato), di emettere un provvedimento provvisorio in caso di “urgente necessità”, ma, è da notare, tale provvedimento deve essere comunque riesaminato (quindi confermato o modificato o revocato), entro 30 giorni dal Tribunale per i Minorenni in sede collegiale. Il legislatore, cioè, per le questioni attinenti i minori, vista la delicatezza delle realtà su cui si incide con i provvedimenti, vuole che ogni decisione sia ponderata in sede collegiale e che il giudice che ha svolto l’istruttoria abbia il contributo, in sede decisionale, di altro giudice togato, e di due componenti onorari.
Sito web Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria
Il ruolo e le competenze della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni sono in parte differenti rispetto a quelli delle Procure Ordinarie.
Diversi sono i destinatari della loro azione, trattandosi di soggetti d’età inferiore ai 18 anni che quindi richiedono un intervento caratterizzato da una costante attenzione alla personalità del minore, alle sue risorse ed ai processi educativi.
Al contempo, sono parzialmente diversi gli ambiti di intervento in quanto al Pubblico Ministero è riconosciuta, oltre all’azione penale, anche una legittimazione straordinaria all’esercizio delle azioni civili, esclusiva per l’avvio di una procedura volta all’eventuale adottabilità e concorrente con quella spettante ai genitori ed ai parenti nelle procedure di controllo della responsabilità genitoriale.
Il PM ha, infine, un compito di controllo nei confronti delle strutture che ospitano i minori situate nel territorio del distretto di competenza.
Nel settore penale l’Ufficio, attraverso le figure del Procuratore e dei Sostituti Procuratori, in ossequio al principio della obbligatorietà dell’azione penale, promuove ed esercita l’azione penale per tutti i reati commessi dai minori di anni diciotto nell’ambito del Distretto; alla Procura per i Minorenni vanno pertanto trasmessi i rapporti, i referti, le denunce, le querele, le istanze e le richieste concernenti reati commessi da minori.
Il procedimento penale minorile è regolamentato dal D.P.R. 22/09/1988 n.148 ed è caratterizzato:
In tale ottica il legislatore ha individuato vie diversificate di uscita dal circuito penale incentrate su interventi di aiuto e sostegno al minore, alla sua famiglia e al contesto allargato di relazioni. Tra gli strumenti utilizzati dalla Procura per i Minorenni di Salerno per allontanare il minore dal circuito penale e, al contempo, per realizzare in concreto l’azione di recupero del minore, vi è l’istituto della mediazione penale minorile: il progetto ha coinvolto sin dall’anno 2002 gli Uffici Giudiziari Minorili di Salerno, i servizi sociali ministeriali e il comune di Salerno con l’istituzione di un ufficio mediazione con il compito di ricomporre il conflitto tra autore e vittima del reato al di fuori del processo e con l’intervento di operatori terzi.
Nel settore civile, la Procura per i Minorenni ha il compito di raccogliere le segnalazioni di situazioni di eventuale rischio o pregiudizio per soggetti minori e avanzare istanze al Tribunale per i Minorenni chiedendo l’emissione di provvedimenti a tutela. La Procura, dopo un'eventuale più approfondita indagine attraverso i Servizi operanti sul territorio o la sezione di Polizia Giudiziaria dell’Ufficio, formula al Tribunale per i Minorenni le richieste per l'apertura di procedimenti limitativi della potestà genitoriale ovvero di valutazione dello stato di abbandono del minore.
Può in alternativa disporre l’archiviazione degli atti in caso di inesistenza dei presupposti per una iniziativa dell’A.G. minorile o anche la restituzione degli atti ai servizi affinché gli stessi possano meglio approfondire la situazione segnalata. Al riguardo va anche evidenziato che ove si ritenga che il minore versi in una situazione di grave pericolo per la sua integrità fisica e psichica la pubblica autorità amministrativa può autonomamente ricorrere all’applicazione dell’art. 403 del C.C..
Il nostro ordinamento prevede dei casi nei quali la segnalazione all’autorità giudiziaria è obbligatoria:
In altri casi, pur non essendo obbligatoria, la segnalazione è comunque opportuna. Si tratta di situazioni in cui vi è un pregiudizio, attuale o potenziale, a carico di un minore, per rimuovere il quale non sono sufficienti gli ordinari interventi di aiuto e sostegno del servizio sociale, apparendo necessario incidere sulla responsabilità dei genitori. In tali casi, i servizi sociali o sanitari procederanno ad una segnalazione, evidenziando i motivi che rendono necessario un provvedimento del Tribunale per i Minorenni.
Le innovazioni introdotte con la Legge 28 marzo 2001 n.149 hanno altresì attribuito alla Procura della Repubblica per i Minorenni il controllo sulle strutture che ospitano minori attraverso:
Infine, nel settore amministrativo la Procura per i minorenni è competente a richiedere i provvedimenti previsti dal R.D.L. n° 1404 del 20 luglio 1934 agli artt. 25 (affidamento al servizio sociale minorile o collocamento in comunità, misure applicabili a minori con condotta irregolare) e 25bis (provvedimenti a tutela dei minori che esercitano la prostituzione o vittime di reati a carattere sessuale diretti all’assistenza anche psicologica, al recupero e al reinserimento del minore).
A ciò va aggiunto l'impegno derivante dalla legge 64/94 che dà esecuzione alle Convenzioni Internazionali in materia di sottrazione internazionale di minori e di rimpatrio, assegnando alla Procura per i Minorenni il ruolo di “longa manus” dell'Autorità Centrale Convenzionale presso il Ministero della Giustizia, per l'esecuzione delle decisioni di rimpatrio o di ripristino del diritto di visita da parte del genitore che ha subito la sottrazione.