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Patrocinio a spese dello Stato

Al fine di essere rappresentata in giudizio, sia per agire che per difendersi, la persona non abbiente può richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato, purché le sue pretese non risultino manifestamente infondate. L’istituto del patrocinio a spese dello Stato vale nell’ambito di un processo civile ed anche nelle procedure di volontaria giurisdizione (separazioni consensuali, divorzi congiunti, ecc.). L’ammissione al gratuito patrocinio è valida per ogni grado del processo e per le procedure connesse. La stessa disciplina si applica anche nel processo amministrativo, contabile e tributario.

 

Chi può essere ammesso

Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a € 11.746,68 (d.m. 23 luglio 2020 in GU n. 24 del 30 gennaio 2021). Se l'interessato convive con il coniuge, l’unito civilmente o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.
Eccezione: si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

Possono richiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato:

  • i cittadini italiani
  • gli stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare
  • gli apolidi
  • gli enti o associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica.

Se la parte ammessa al beneficio rimane soccombente, non può utilizzare il beneficio per proporre impugnazione. Inoltre, l’ammissione al gratuito patrocinio nel processo civile, non comporta che siano a carico dello Stato le spese che l’assistito sia condannato a pagare all’altra parte risultata vittoriosa, perché gli onorari e le spese sono solo quelli dovuti al difensore della parte ammessa al beneficio, che lo Stato, sostituendosi alla stessa parte si impegna ad anticipare, in considerazione delle sue precarie condizioni economiche e della non manifesta infondatezza delle relative pretese (v. Cass. Civ. n. 10053 del 2012).

 

Esclusione dal patrocinio in ambito civile

Il beneficio non è ammesso nelle cause per cessione di crediti e ragioni altrui (salvo se la cessione appaia fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti).

Per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo,il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti. E’ però ammessa la prova contraria (Corte Cost., sentenza n. 139 del 2010).

 

Casi particolare

In alcuni casi, l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è semplificata. Si segnalano, in particolare, le seguenti ipotesi:

  • la persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dalla Legge.
  • Il minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale ha diritto di essere informato dell'opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o l'esercente la responsabilità genitoriale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e di avvalersi, in base alla normativa vigente, del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento.
  • I figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti, applicando l'ammissibilità in deroga al relativo procedimento penale e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata.

 

Dove si presenta la domanda

La domanda di ammissione in ambito civile si presenta presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, competente rispetto al:

  • luogo dove ha sede il magistrato davanti al quale è in corso il processo;
  • luogo dove ha sede il magistrato competente a conoscere del merito, se il processo non è ancora in corso;
  • luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato per i ricorsi in Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti.

 

Come si presenta la domanda

I moduli per le domande sono disponibili presso le stesse Segreterie del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. La domanda deve essere presentata personalmente dall'interessato con allegata fotocopia di un documento di identità valido, oppure può essere presentata dal difensore che dovrà autenticare la firma di chi sottoscrive la domanda. Può essere inviata a mezzo raccomandata a.r. con allegata fotocopia di un documento di identità valido del richiedente.

La domanda, sottoscritta dall'interessato, va presentata in carta semplice e deve indicare:

  • la richiesta di ammissione al patrocinio
  • le generalità anagrafiche e codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare
  • l'attestazione dei redditi percepiti l'anno precedente alla domanda (autocertificazione)
  • l'impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al beneficio
  • se trattasi di causa già pendente la data della prossima udienza
  • generalità e residenza della controparte
  • ragioni di fatto e diritto utili a valutare la fondatezza della pretesa da far valere
  • prove (documenti, contatti, testimoni, consulenza tecniche, ecc. da allegare in copia).

 

Cosa fa il Consiglio dell'Ordine dopo il deposito della domanda

Valuta la fondatezza delle pretese da far valere e se ricorrono le condizioni per l'ammissibilità, emette entro 10 giorni uno dei seguenti provvedimenti:

  • accoglimento della domanda
  • non ammissibilità della domanda
  • rigetto della domanda

trasmette copia del provvedimento all'interessato, al giudice competente e all'Ufficio delle Entrate, per la verifica dei redditi dichiarati.

Se il Consiglio dell’Ordine respinge o dichiara inammissibile l’istanza, questa può essere proposta al magistrato competente per il giudizio che decide con decreto.

 

Cosa si deve fare dopo il provvedimento di ammissione

L'interessato può nominare un difensore, scegliendo il nominativo dall'Elenco degli Avvocati abilitati alle difese per il patrocinio a spese dello Stato appositamente approntati dai Consigli degli Ordini degli Avvocati del distretto della competente Corte di Appello.

 

Cosa si può fare se la domanda non viene accolta

L'interessato può proporre la richiesta di ammissione al giudice competente per il giudizio, che decide con decreto. In caso la decisione da parte del Consiglio dell'Ordine non pervenga entro termini ragionevoli, l'interessato può inviare una nota al Consiglio dell'Ordine stesso e per conoscenza al Ministero della Giustizia – Dipartimento Affari di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Civile- Ufficio III.


Riferimenti normativi: D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115: articoli dal 74 al 141

Modello F istanza ammissione Patrocinio a spese dello Stato

 

 

 


Link utili: 
Consiglio Nazionale Forense
Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Reggio Calabria
Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Palmi
Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Locri

E’ un istituto che permette alla persona non abbiente di ottenere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato nell’ambito di un procedimento penale (o penale militare).


CHI PUO' ESSERE AMMESSO

I cittadini italiani, gli stranieri e gli apolidi residenti nello stato, non abbienti, cioè titolari di reddito imponibile non superiore al tetto fissato dalla legge attualmente € 12.838,01. La domanda può essere proposta da chi sia indagato, imputato, condannato, offeso dal reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile o civilmente obbligato per l’ammenda. Può essere proposta inoltre da chi (offeso dal reato - danneggiato) intenda esercitare azione civile per risarcimento del danno e restituzioni derivanti da reato (quando le ragioni non risultino manifestamente infondate). Per gli stranieri non residenti nello Stato la giurisprudenza ha chiarito che il beneficio spetta anche agli stranieri comunitari ed extracomunitari anche se irregolarmente presenti sul territorio dello Stato; gli stessi possono indicare in luogo del numero di codice fiscale i dati di cui all’art.4 del DPR 605/1973, ovvero nome e cognome, luogo e data di nascita sesso e domicilio fiscale ( cfr ordinanza Corte Costituzionale 15.5.2004 n.144, Cass Pen Sez IV 10.3.2003 n. 2684). Inoltre la persona offesa dai reati di cui agli articoli 609 - bis , 609 -quater e 609 - octies del codice penale (vittime dei reati di violenza sessuale, atti sessuali con minorenni e violenza sessuale di gruppo) può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dalla legge.

 

DOVE SI PRESENTA DOMANDA

La domanda è presentata (o inviata) all’ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo e, quindi:

  •  alla cancelleria del G.I.P., se il procedimento è nella fase delle indagini preliminari
  •  alla cancelleria del giudice che procede, successivamente;
  •  alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, se il procedimento è davanti alla Corte di Cassazione.

L’istanza non può essere presentata direttamente in udienza (vedi art. 93 T.U. come modificato dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92 convertito in legge dall'art. 1, comma 1, L. 24 luglio 2008, n. 125).

 

REDDITO

Il reddito IMPONIBILE dell’interessato non deve superare € 12.838,01 (limite elevato con DM 10 maggio 2023 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2023) ante elevato con DM Giustizia 23.07.2020 G:U: 24 del 30.01.2021 decorrenza 15.02.2021 - ANTE DM Giustizia 16.01.2018 GU N 49 del 28 - 2 -2018, ante elevato con DM 7/05/2015 G.U. n.186 del 12/08/2015 con decorrenza 27/08/2015 , ante DM 1/04/2014 - G.U. n. 169 del 23/07/2014 con decorrenza 7/08/2014 e modificabile ogni due anni dal Ministro della Giustizia ) [Ante 11.528,41 - ante 11.369,24 - ante euro 10.766,33 - ante euro 10.628,16] Attenzione: il reddito imponibile non è il reddito ISEE Se l’interessato convive con il coniuge o altri familiari, il reddito, ai fini della concessione del beneficio, è costituito dalla somma dei redditi di tutti i componenti la famiglia. In questo caso il limite di reddito è elevato di € 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi. Si tiene conto solo del reddito dell’interessato nelle cause che hanno per oggetto diritti della personalità o se, nello stesso processo, gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti del nucleo familiare conviventi. Nella determinazione dei limiti di reddito si tiene conto anche dei redditi che sono esenti da irpef o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero a imposta sostitutiva. Aggiornamento 15/11/2010: il reddito imponibile ai fini dell’Irpef è quello definito dall’art. 3 del TUIR come reddito complessivo del soggetto, formato da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell’art. 10 TUIR

Vedi Risoluzione Agenzia Entrate 15/E 28/01/2008 e Risoluzione Agenzia Entrate 159/E del 15/06/2009.

DEROGHE AL REDDITO

La vittima dei reati di maltrattamenti ai danni di familiari o conviventi e di stalking è ammessa al gratuito patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito (il gratuito patrocinio a prescindere dal reddito è previsto anche per le vittime di mutilazioni genitali femminili) Vedi Legge 16/10/2013 n.119. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies (violenza sessuale) del codice penale può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito.

STRANIERI CERTIFICAZIONE CONSOLARE

Se il richiedente è straniero (extracomunitario), per i redditi prodotti all’estero, la domanda deve essere accompagnata da una certificazione dell’autorità consolare competente che attesti la verità di quanto dichiarato nella domanda. CERTIFICAZIONE CONSOLARE PER STRANIERI EXTRACOMUNITARI: si ritiene sufficiente la richiesta alla autorità consolare dello stato di appartenenza dello straniero che attesti la sussistenza / insussistenza di redditi prodotti all’estero E’ quindi sufficiente dimostrare di avere spedito la richiesta al Consolato mediante raccomandata A/R, chiedendo al Consolato risposta entro 30 gg. dal ricevimento della raccomandata; trascorsi i 30 giorni dal ricevimento della raccomandata da parte del Consolato senza che questo risponda, è possibile ritenere che la risposta sia quella negativa (cioè non esistono redditi all’estero per il richiedente). In tal caso la certificazione può essere sostituita da autocertificazione (vedi modulistica) Se l’autorità consolare competente dichiari (con proprio provvedimento scritto) di non essere in grado di attestare la veridicità di quanto dichiarato dal cittadino, quest’ultimo sostituisce tale certificazione consolare con una autocertificazione (vedi modulistica)

Come

Con domanda (v. modulistica) in carta semplice che deve essere:

  •  sottoscritta dall’interessato (con firma autenticata dal funzionario che riceve la domanda o dal difensore che la deposita);
  •  depositata dall’interessato, dal difensore o trasmessa a mezzo raccomandata A/R alla cancelleria del magistrato davanti al quale pende il processo.

Se il richiedente è detenuto, la domanda può essere presentata al direttore dell’istituto carcerario; se è agli arresti domiciliari o sottoposto a misura di sicurezza ad un ufficiale di polizia giudiziaria. Questi soggetti ne curano la trasmissione al magistrato che procede.

La domanda, deve contenere: 

 l’autocertificazione riguardante l’esistenza delle condizioni di reddito previste per la concessione del beneficio;

  •  la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (e l’indicazione del processo, se già pendente);
  •  le generalità dell’interessato e dei componenti della famiglia e i relativi codici fiscali;
  •  l’impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell’ammissione al beneficio (termini: trenta giorni dopo la scadenza del termine di un anno a partire dal deposito della domanda di ammissione o dalla precedente comunicazione di variazione del reddito)

Se il richiedente è straniero (extracomunitario), per i redditi prodotti all’estero, la domanda deve essere accompagnata da una certificazione dell’autorità consolare competente che attesti la verità di quanto dichiarato nella domanda. (se l’autorità consolare competente dichiari (con proprio provvedimento scritto) di non essere in grado di attestare la veridicità di quanto dichiarato dal cittadino, quest’ultimo sostituisce tale certificazione consolare con una autocertificazione).

Se l’interessato straniero è detenuto, internato per esecuzione di misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, la certificazione consolare di cui sopra può essere prodotta entro venti giorni dalla data di presentazione dell’istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell’interessato (ma vale comunque la sostituibilità con autocertificazione).

Il giudice che procede può chiedere all’interessato la documentazione necessaria per accertare la verità del contenuto della domanda.

La falsità o le omissioni nell’autocertificazione, nelle dichiarazioni, nelle indicazioni o nelle comunicazioni contenute o allegate alla domanda sono punite con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da € 309,87 a € 1.549,37; la pena è aumentata se da questi fatti consegue l’ottenimento od il mantenimento del beneficio; la condanna comporta la decadenza dal beneficio con effetto retroattivo ed il recupero delle somme corrisposte dallo Stato a carico del responsabile.


Riferimenti normativi: D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115: articoli dal 74 al 141

Raccolta norme


Modello F istanza ammissione Patrocinio a spese dello Stato



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