Ufficio di riferimento: Corte di Assise di Appello
Chiunque, durante il corso di un procedimento penale, ritiene di aver subito una custodia cautelare ingiusta, può presentare istanza di riparazione alla Corte d’Appello del distretto in cui il procedimento si è celebrato, per ottenere un’equa riparazione nei casi previsti dalla legge.
La trattazione della materia è affidata ad un Collegio di magistrati della I sezione della Corte di Assise di Appello, integrato con un magistrato della II sezione della Corte di Assise di Appello.
La domanda deve essere presentata dall’interessato – previa identificazione tramite documento d’identità valido – o da un suo difensore, munito di procura speciale. Nel corso del procedimento, è comunque obbligatoria l’assistenza di un legale munito di procura speciale.
In base al disposto dell’art. 315 c.p.p. la domanda di riparazione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, entro due anni dal giorno in cui la sentenza di proscioglimento o di condanna è divenuta irrevocabile, la sentenza di non luogo a procedere è divenuta inoppugnabile o è stata effettuata la notificazione del provvedimento di archiviazione alla persona nei cui confronti è stato pronunciato a norma del comma 3 dell'articolo 314. L'entità della riparazione non può comunque eccedere 516.456,90 euro.
Si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla riparazione dell'errore giudiziario.
La domanda deve essere presentata in forma originale corredata da ulteriori tre copie.
È opportuno allegare tutti gli atti utili a dimostrare il danno subito, o che il ricorrente non abbia concorso a dare causa alla sua carcerazione, in particolare:
Le copie della documentazione del processo sono acquisibili presso la Cancelleria Penale che ha definito il procedimento, senza dover pagare alcun diritto (richiesta per uso ingiusta detenzione).
Il deposito dell’istanza di riparazione è esente da costi.
Per chi non è abbiente, vi è la possibilità di presentare istanza di ammissione al gratuito patrocinio ai sensi del D.P.R. n. 115/2002.
Se la persona che intendeva richiedere la riparazione per la custodia sofferta è deceduta, l’istanza potrà essere presentata (o il procedimento proseguito se già avviato) dagli eredi, con relativa costituzione delle parti.
Il servizio di cancelleria per l’ingiusta detenzione è erogato dalla Cancelleria della Corte di Assise di Appello.
Le richieste in merito al pagamento dell’importo eventualmente liquidato devono invece essere rivolte al Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Ufficio di riferimento: Sezioni penali / Corte di Assise di Appello
E' possibile richiedere copia di qualsiasi atto, documento, provvedimento depositato presso un Ufficio giudiziario; tale possibilità spetta anzitutto alle parti e ai loro difensori costituiti e, più in generale, a chiunque ne abbia interesse.
Le copie possono essere:
semplici - vengono richieste ai soli fini di conoscere il contenuto dell'atto, tipicamente per motivi di studio.
Le copie così ottenute non hanno alcun valore legale mancando della certificazione di conformità all'originale apposta dalla cancelleria.
autentiche - sono munite della certificazione di conformità all'originale e quindi hanno lo stesso valore legale dell'atto originale di cui sono copia.
Vengono richieste per poter procedere alla notificazione degli atti e dei provvedimenti o per poter utilizzare gli stessi in altri procedimenti o presso altre amministrazioni pubbliche.
in forma esecutiva - per le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria definitivi o a cui il giudice stesso o la legge riconoscano l'esecutorietà, ossia la possibilità di poter procedere all'esecuzione forzata, le copie devono essere rilasciate in forma esecutiva, con apposizione della cosiddetta ‘formula esecutiva’ da parte del cancelliere.
Esse possono essere richieste solo dalla parte a cui favore è stato pronunciato il provvedimento o dai suoi successori.
Alla stessa parte non può essere rilasciata più di una copia in forma esecutiva dello stesso atto.
Ulteriori copie possono essere richieste, in caso di necessità, dalla parte interessata al capo dell'ufficio giudiziario che ha pronunciato il provvedimento, che provvede con decreto.
La copia di un atto, provvedimento o documento si deve richiedere allo stesso ufficio presso il quale è depositato, o presso il quale si è svolto il procedimento.
Decreto 9 luglio 2021 - Adeguamento degli importi del diritto di copia e di certificato ai sensi dell'articolo 274 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
Modulo richiesta atti Corte di Assise di Appello
Ufficio di riferimento: Ufficio Patrocinio a spese dello Stato e liquidazioni spese di Giustizia
Nel caso di richiesta di liquidazione di onorario del Difensore dell’ammesso al patrocinio a spese dello Stato:
- Istanza di liquidazione e nota specifica dell’avvocato; (fac-simile Modello A)
- Le eventuali spese sostenute riportate nella nota specifica devono essere documentate altrimenti non potranno essere liquidate (allegare copie: atto di appello, verbali di udienza, conclusioni scritte, dispositivo/sentenza)
- Decreto di ammissione al Patrocinio dello Stato;
- Istanza di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato (nel caso in cui nell’ammissione o nel decreto di ammissione risulta altro difensore di fiducia bisogna allegare la nuova nomina e contestuale revoca del precedente difensore);
- Attestato di iscrizione all’albo del Patrocinio a Spese dello Stato
Per le istanze di liquidazione relative alla FASE DI CASSAZIONE sarà necessario allegare, oltre la copia della sentenza cassata, anche copia integrale della pronuncia della Cassazione ed eventuale attività svolta dinanzi alla stessa, specificando in modo chiaro la fase.
Modello A (pdf)
Modello A (word)
Nel caso di liquidazione di onorario del Difensore di UFFICIO
- Istanza di liquidazione e nota specifica dell’avvocato; (fac-simile Modello B)
- Le eventuali spese sostenute riportate nella nota specifica devono essere documentate altrimenti non potranno essere liquidate (allegare copie: atto di appello, verbali di udienza, conclusioni scritte, dispositivo/sentenza);
- Documentazione dalla quale risulti la nomina a Difensore di Ufficio (verbale di udienza);
- Documentazione a sostegno dell’esperimento della procedura per il recupero del credito (decreto ingiuntivo, precetto, verbale di pignoramento) come previsto dall’art. 116 comma 1 del D.P.R. 115/2002.
Modello B (pdf)
Modello B (word)
Nel caso di liquidazione di onorario del Difensore di imputato irreperibile:
- Istanza e nota specifica dell’avvocato; (fac-simile Modello C)
- Le eventuali spese sostenute riportate nella nota specifica devono essere documentate altrimenti non potranno essere liquidate (allegare copie: atto di appello, verbali di udienza, conclusioni scritte, dispositivo/sentenza);
- Documentazione dalla quale risulti l’irreperibilità o latitanza.
Modello C (pdf)
Modello C (word)
Modello D istanza liquidazione interprete- traduttore (pdf)
Modello D istanza liquidazione interprete- traduttore (word)
Modello E richiesta di liquidazione a favore di ausiliario del magistrato (pdf)
Modello E richiesta di liquidazione a favore di ausiliario del magistrato (word)
Ufficio di riferimento: Corte di Assise di Appello
Per ottenere la liquidazione dei compensi previsti per chi ha svolto l'ufficio di giudice popolare nei procedimenti dinanzi alla Corte di Assise di Appello, al termine della sessione o del procedimento e in ogni caso dopo l'ultima udienza a cui si è prestato servizio, è necessario presentare apposita istanza utilizzando il modulo allegato.
L'istante deve dichiarare il proprio stato occupazionale e nello specifico:
Ai sensi dell'art. 65 co. 4 D.P.R. 115/2002 (Testo Unico Spese di Giustizia), ai giudici popolari che prestano servizio nelle Corti di Assise o nelle Corti di Assise di Appello fuori del Comune di residenza spettano le spese di viaggio e l'indennità di trasferta. A tal fine è necessario indicare in domanda il numero dei trasferimenti effettuati e, nel caso di utilizzo dei mezzi di linea, andrà indicata la spesa complessiva sostenuta corredando l'istanza con la documentazione giustificativa delle spese.
Il compenso dei giudici popolari che conservano (dal loro datore di lavoro o amministrazione) la retribuzione, pensionati e disoccupati è pari a euro 25,82 per ogni udienza. Pei i giudici popolari senza diritto alla retribuzione, nonché lavoratori autonomi e casalinghe l'indennità è di euro 51.65 per ogni udienza e per le prime 50 udienze. Per le successive 50 udienze l'indennizo è di euro 56,81 per ogni udienza. Per udienze successive il compenso è di euro 61,97 per ogni udienza.
Le indennità percepite in relazione all'esercizio di pubblica funzione di giudice popolare saranno qualificate quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’art.50 lett.f T.U.I.R. (con applicazione ritenuta IRPEF, imposte addizionali regionali e comunali) salvo che la pubblica funzione sia svolta da soggetti che esercitano un'arte o una professione ai sensi dell’art.53 co.1 T.U.I.R., in tal caso le indennità saranno considerate redditi da lavoro autonomo. In questa ultima ipotesi, poiché la prestazione resa viene attratta nella sfera dell'attività professionale abitualmente esercitata dal soggetto incaricato, l'operazione sarà rilevante ai fini dell'IVA con obbligo di fattura (da emettersi al momento in cui perverrà per posta elettronica richiesta / avviso da parte dell’Ufficio Spese pagate dall'Erario). Le indennità che costituiscono redditi da lavoro assimilato a quello dipendente subiscono l’applicazione del bollo nella misura di euro 2,00 su importi netti superiori a euro 77,46.
Le istanze andranno presentante utilizzando l'applicativo IstanzaWeb/SIAMM a cui si accede con SPID, CNS o CIE.
È necessario procedere all’inserimento dei propri dati, così da completare la scheda anagrafica e poi i campi relativi ai recapiti, ai dati bancari e fiscali.
Nell’ambito dei dati fiscali, si segnala che i titolari di partita iva dovranno optare per “lavoro autonomo”; tutti gli altri (dipendenti pubblici, privati, disoccupati o casalinghe) per “lavoro assimilato”.
Procedere cliccando su Istanze web > Istanze spese di giustizia > Nuova istanza
A questo punto, inserire i seguenti dati nella schermata “Ufficio incaricato”:
Compilare la schermata “Spese” solo se residenti in un comune diverso da quello di Reggio Calabria e distante da questo almeno 10 km e solo se in possesso di titoli di viaggio (il trasporto a mezzo autovettura privata non dà diritto a rimborso spese salvo provvedimento di autorizzazione della Corte). È necessario allegare i giustificativi delle spese.
Compilare la schermata “Indennità” nel modo che segue:
Prima di definire l'invio dell'istanza è necessario eventuali allegati:
Il formale deposito dell’istanza avviene mediante la funzione "Invio", disponibile al termine della procedura di inserimento. All’esito il sistema fornirà un pdf riepilogativo dell’istanza di liquidazione e fornirà il numero di protocollo dell’istanza che dovranno essere inviati all’indirizzo assiseappello.ca.reggiocalabria@giustiziacert.it . È possibile monitorare lo stato della lavorazione dell’istanza dalla piattaforma IstanzaWeb. A ciascun cambiamento di stato il sistema genererà automaticamente una comunicazione all’indirizzo mail indicato dal beneficiario in fase di registrazione sulla piattaforma.
Allegato: Istanza di liquidazione dell'indennita per giudice popolare