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Ufficio di riferimento: Area Civile - Ufficio Recupero Crediti

Ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 115/2002 (testo unico spese di giustizia) è dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale, di volontaria giurisdizione, in materia di controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, nel processo amministrativo e nel processo tributario, secondo gli importi previsti dall'articolo 13 e salvo quanto previsto dall'articolo 10.
Va evidenziato che, come esplicitato nella Nota ministeriale del 27 marzo 2017, il mancato deposito del contrassegno pagato equivale a omesso pagamento.


Un pagamento del contributo unificato o un deposito della ricevuta di pagamento tardivo sono ammessi fintanto che non sia stata avviata la procedura di riscossione coattiva con emissione di Partita di credito da parte del Concessionario Equitalia Giustizia SpA.
Dell'avvio del recupero coattivo vi è annotazione nel fascicolo processuale digitale.
In tale ultimo caso, prima di procedere a versamento è sempre opportuno contattare gli uffici di Cancelleria o l'Ufficio recupero crediti per verificare l'avvenuta emissione di Partita di Credito.
Si rappresenta, infatti, che successivamente all'apertura di Partita di credito la Cancelleria non può più accettare pagamenti tardivi (incluso, per quanto sopra detto, depositi di contrassegni benché riferiti a pagamenti eseguiti in data antecedente all'apertura della Partita) ed ogni vicenda relativa alla riscossione dovrà essere regolata dalla parte debitrice del contributo unificato direttamente con Equitalia Giustizia SpA (Circolare Ministeriale del 19 marzo 2024).

Ne consegue che, dopo l'apertura della Partita di Credito, l’unica modalità di regolarizzare la posizione è attraverso la cartella di pagamento notificata da Agenzia delle entrate-Riscossione.

Si rammenta, infatti, che ai sensi dell’art. 248 comma 3-bis D.P.R. 115/2002 (testo unico spese di giustizia), a decorrere dal 1° gennaio 2025, la società Equitalia Giustizia SpA procede all'iscrizione a ruolo dell'importo dovuto con addebbito degli interessi al saggio legale e alla contestuale irrogazione della sanzione di cui all'art. 16 comma 1-bis del medesimo testo unico.

L’importo della sanzione è pari al settanta per cento della somma dovuta ex art. 71 D.P.R. 131/1986 (testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro).

In materia civile e con riferimento all'omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato, non è più previsto la notifica dell'invito al pagamento al domicilio digitale del difensore costituito per i procedimenti iscritti a ruolo dal 1° gennaio 2025.

Nel caso in cui il Contributo unificato risulti già versato alla ricezione della cartella di pagamento è necessario rivolgersi all’Ufficio Recupero Crediti o alla Cancelleria.

Ufficio di riferimento: Ufficio Recupero Crediti

La disciplina di questo particolare provvedimento premiale è contenuta nell’art. 6 D.P.R. 115/2002, che ha abrogato l’articolo 56 dell’ordinamento penitenziario.

Il beneficio consiste nell’esenzione dei condannati e degli internati, cioè le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive, dal pagamento delle spese sia del procedimento sia del loro mantenimento in istituto.

L’applicazione del beneficio è possibile alla duplice condizione che i condannati e gli internati

  • si trovino in disagiate condizioni economiche
  • che abbiano tenuto regolare condotta.

Anche alla persona che non è stata detenuta o internata, può essere rimesso il debito per le spese del processo sempre alle stesse condizioni.

La richiesta di remissione del debito può essere presentata

  • dall'interessato
  • dai prossimi congiunti
  • dal Consiglio di disciplina

La domanda per ottenere la remissione del debito si deve presentare al magistrato di sorveglianza.

Se l'interessato è detenuto o internato, la domanda deve essere presentata al magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto in cui il soggetto si trova ristretto al momento della richiesta.

Se l'interessato è in stato di libertà, la domanda deve essere presentata al magistrato di sorveglianza che ha competenza sul luogo in cui l'interessato ha la residenza anagrafica o, comunque, il domicilio.

Non sono rimettibili le pene pecuniarie per le quali si rimanda agli istituti della rateizzazione o della conversione di pena.

Indirizzi degli Uffici di Sorveglianza

Ufficio di riferimento: Ufficio Recupero Crediti

Può essere ammesso al beneficio della dilazione e rateizzazione del pagamento delle spese processuali, delle spese di mantenimento o delle sanzioni pecuniarie processuali il debitore in disagiate condizioni economiche ovvero temporaneamente impossibilitato a pagare il debito in un'unica soluzione.

Il soggetto che si trova nelle condizioni sopra indicate può chiedere, in via alternativa:

  • la dilazione del pagamento del debito;
  • la rateizzazione del pagamento del debito;
  • la dilazione e successiva rateizzazione del pagamento del debito.

PER LE PENE PECUNIARIE:

Ai sensi dell’art. 660 c.p.p., il pagamento rateale delle pene pecuniarie (multa e ammenda) è disposto su istanza di parte dal magistrato di sorveglianza.

Se l'interessato è detenuto o internato, la domanda deve essere presentata al magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto in cui il soggetto si trova ristretto al momento della richiesta.

Se l'interessato è in stato di libertà, la domanda deve essere presentata al magistrato di sorveglianza che ha competenza sul luogo in cui l'interessato ha la residenza anagrafica o, comunque, il domicilio.

Gli istituti della dilazione e della rateizzazione non si applicano al contributo unificato.

La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva, ovverosia prima dell’atto di pignoramento ad opera dell'ufficiale della riscossione (art. 491 c.p.c.).

Indirizzi degli Uffici di Sorveglianza

PER LE SPESE PROCESSUALI:

La rateizzazione delle spese processuali può essere richiesta direttamente all’agente della riscossione.

Ufficio di riferimento: Ufficio Recupero Crediti

  • IN AUTOTUTELA

Ai sensi dell’art. 21novies L. 241/1990, è possibile chiedere l’annullamento in autotutela di una Partita di Credito.
È possibile chiedere l’annullamento per vizi riferiti all’anagrafica, quindi all’errata indicazione del debitore, per insussistenza del debito.
L’istanza in carta semplice dev’essere indirizzata all’Ufficio Recupero Crediti e, qualora non sia firmata digitalmente, deve essere corredata da documento di identità dell’istante.
Nella richiesta dev’essere indicato il numero di Partita di Credito riportato nella cartella di pagamento nonché il numero di quest’ultima.

  • RICHIESTA DI ANNULLAMENTO ALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE

La richiesta di annullamento (sgravio) può essere presentata anche all’agente della riscossione Agenzia delle Entrate-Riscossione attraverso la richiesta di sospensione del ruolo.

La domanda può essere presentata all’ Agenzia delle Entrate-Riscossione direttamente on- line accedendo alla propria area riservata o compilando il modulo appositamente predisposto da inviare via email agli indirizzi in esso indicati o da presentare allo sportello territoriale dell’agente riscossore.

Ricevuta l'istanza, l'Agenzia si fa carico di trasmetterla all'ente creditore, in attesa della risposta, sospende le procedure di riscossione. In assenza di riscontro da parte dell'Ufficio entro 220 giorni, la legge prevede che il debito venga annullato.

Se i documenti inviati non sono idonei a dimostrare che il pagamento non è dovuto, l'ente creditore ti informa del rigetto della richiesta che hai presentato e comunica all'Agenzia di riprendere le attività di riscossione.

È utile ricordare che, mentre l’istanza in autotutela prodotta direttamente all’ente creditore non sospende i termini per la riscossione, nel caso di richiesta di sospensione prodotta invece all’agente riscossore nelle modalità sopra indicate, le procedure di riscossione sono immediatamente sospese fino all’esito comunicato da parte dell’ente creditore.

  • RICORSO IN OPPOSIZIONE

Per chiedere di annullare in tutto o in parte il debito presente nella cartella è possibile ricorrere all’autorità giudiziaria competente. La cartella di pagamento contiene le informazioni su come effettuare il ricorso.

Ufficio di riferimento: Ufficio Liquidazioni / Ufficio Spese pagate dall'Erario

Con "Liquidazioni spese di giustizia" si fa riferimento ai compensi e alle indennità spettanti a soggetti terzi quali i consulenti tecnici, i testimoni o i gestori di servizi telefonici o di noleggio apparati, liquidati dal Giudice presso il quale si svolge il procedimento e messi in pagamento dall'ufficio competente del Funzionario delegato alla spesa.

Completata l'attività, l'interessato presenta un'istanza di liquidazione o, per i servizi di intercettazione, la fattura presso la Cancelleria del Giudice che ha conferito l'incarico. Presso gli uffici giudiziari che utilizzano la piattaforma SIAMM- Spese di Giustizia è possibile presentare la richiesta on line utilizzando il Sistema Liquidazioni Spese di Giustizia.

Primo passo: l'utente si autentica con SPID o CNS sul portale Liquidazioni Spese di Giustizia. Al primo accesso è richiesto di completare la registrazione con i propri dati anagrafici e fiscali- informazioni necessarie per consentire all'ufficio giudiziario di procedere correttaemnte alla lavorazione della richiesta di liquidazione. I dati inseriti con la prima registrazione saranno utilizzabili per le successive richieste. Tale funzionalità sarà accesibile in qualsiasi momento anche successivo alla registrazione.

L'utente che deve inviare richieste di liquidazione, al termine della registrazione, accede al sistema e ha la possibilità di usufruire di tre funzionalità:

  • monitoraggio dello stato delle istanze già presentate agli uffici giudiziari,
  • inserimento di un'istanza di liquidazione di spese di giustizia;
  • inserimento di un'istanza di liquidazione dei decreti indicati nel decreto dirigenziale di cui all'art. 5 sexies, co. 3-bis della legge n. 89/2001 (legge Pinto).

Nella richiesta di pagamento delle spese di giustizia l'utente deve indicare:

  • l'ufficio destinatario;
  • il procedimento per il quale ha prestato la propria attività;
  • gli importi richiesti comprensivi di spese sostenute;
  • indennità spettanti e onorario;
  • allegare i documenti richiesti.

In caso di persone giuridiche/studi associati è necessario inviare un' email a riconciliazione.siamm@giustizia.it con documento comprovante la titolarità ad operare in nome del soggetto giuridico. La stessa verrà inoltrata all'ufficio competente del pagamento delle istante inoltrate con la precedente versione di istanzaweb, che dovrà validarne la riconciliazione. Una volta riconciliato con il soggetto giuridico, l'utente potrà scegliere se operare in nome proprio o per conto del soggetto giuridico di cui è stato riconosciuto titolare ad operare.

Portale Istanze di liquidazione spese di giustizia


Circolare del 14.04.2025 - Disposizioni sulle modalità di proposizione delle istanze di liquidazione degli onorari dei difensori con anticipazione a carico dell'Erario 

 

Ufficio di riferimento: Ufficio Spese pagate dall'Erario

L'Ufficio Spese pagate dall'Erario ha attivato il servizio di ricevimento da remoto dell'utenza che avviene di regola ogni mercoledì mattina tramite l'utilizzo della piattaforma Microsoft Teams.

Gli utenti che desiderano interloquire con l'Ufficio da remoto dovranno inviare richiesta per email all'indirizzo uffspesepagate.ca.reggiocalabria@giustizia.it entro il lunedì precedente, indicando l'oggetto dell'incontro. Il martedì l'Ufficio darà conferma dell'appuntamento per il giorno seguente, indicando l'orario disponibile.

Ufficio di riferimento: Ufficio Spese di funzionamento / Cancelleria Volontaria Giurisdizione

La legge n. 89 del 24 marzo 2001, denominata comunemente legge "Pinto", ha previsto il diritto all’equa riparazione per il mancato rispetto del “termine ragionevole” di durata del processo.
L’organo competente a decidere sulle domande di equo indennizzo per l’eccessiva lungaggine dei processi è la Corte d’appello. La valutazione del "termine ragionevole" di durata del procedimento, nonché la quantificazione del danno subito spettano all’autorità giudiziaria adita.
La persona che ha subìto un danno patrimoniale o non patrimoniale a causa dell’eccessiva durata di un processo può chiedere un'equa riparazione.
Il ricorso va proposto nei confronti:
• del Ministro della giustizia per i procedimenti ordinari
• del Ministro della difesa per i procedimenti militari
• del Ministro dell’economia e delle finanze in tutti gli altri casi.

La domanda di riparazione può essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude il processo è divenuta definitiva.
Per la presentazione del ricorso è necessaria l’assistenza di un avvocato.

Dal 1° gennaio 2016 la domanda di equa riparazione si propone dinanzi alla Corte di Appello del distretto in cui ha sede il giudice innanzi al quale si è svolto il primo grado del processo presupposto (art.3, comma 1, della legge n. 89/2001, successivamente novellata dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla l. 7 agosto 2012, n. 134, e dalla legge 28 dicembre 2015 n. 208).

- PROCEDURA DI PAGAMENTO
La legge di stabilità 2016 ha previsto che al fine di ricevere il pagamento delle somme liquidate in base alla legge n.89/2001, il creditore ha l’onere di rilasciare all’amministrazione debitrice, ex art. 5 sexies, comma 1 Legge 89/01, una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 d.p.r. n.445/2000, corredata dalla relativa documentazione, attestante:
• la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo
• l’esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito
• l’ammontare degli importi che l’amministrazione è ancora tenuta a corrispondere
• la modalità di riscossione prescelta.

Per i decreti di condanna depositati successivamente al 1° gennaio 2022 la dichiarazione deve essere rilasciata dal creditore, anche a mezzo di incaricati (es. avvocato), esclusivamente accedendo alla piattaforma informatica Pinto digitale dove devono essere inserite
• le informazioni di cui ai modelli approvati con i decreti di cui all’articolo 5 sexies, comma 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89
• i modelli generati dalla piattaforma informatica
• la documentazione richiesta, secondo le istruzioni operative.


Manuale utente Istanze Web Legge Pinto

Ufficio di riferimento: Ufficio Recupero Crediti

La persona che è stata condannata con sentenza divenuta definitiva può chiedere la riabilitazione penale, cioè l’estinzione delle pene accessorie e di ogni altro effetto penale della condanna. È possibile chiedere la concessione della riabilitazione trascorsi almeno tre anni dal giorno in cui si è estinta la pena, e il condannato abbia dato, nel tempo, prove effettive di buona condotta, non abbia, cioè, commesso altri reati ed abbia pagato le spese di giustizia relative al processo penale e l’eventuale somma per il risarcimento del danno. I termini per la proposizione della domanda sono di otto anni per i soggetti recidivi, dieci per i delinquenti abituali.
Se la condanna ha inflitto una pena pecuniaria, il termine per la riabilitazione decorre dal giorno in cui la somma in denaro (multa o ammenda) è stata pagata.

La domanda di riabilitazione redatta in carta semplice deve essere rivolta al Tribunale di Sorveglianza competente secondo il luogo di residenza dell’interessato

A tal fine è possibile richiedere all’Ufficio Recupero Crediti dell’ufficio giudiziario che ha posto in esecuzione la condanna il rilascio del certificato di avvenuto pagamento delle spese di giustizia.

Le richieste di rilascio del certificato di avvenuto pagamento delle spese di giustizia di pertinenza della Corte di Appello di Reggio Calabria devono essere trasmesse al seguente indirizzo pec: recuperocrediti.ca.reggiocalabria@giustiziacert.it .
Il rilascio è soggetto a diritti di certificato pari ad euro 3,92 da versare telematicamente tramite il sistema PagoPa.

Indirizzi degli Uffici di Sorveglianza

Ufficio di riferimento: Ufficio Tessere

L’Ufficio Tessere della Corte di Appello di Reggio Calabria è competente al rilascio delle tessere di riconoscimento per tutti gli Uffici Giudiziari, Giudicanti e Requirenti, del Distretto della Corte di Appello di Reggio Calabria.

L'Ufficio rilascia le seguenti tessere:


  • Carta Multiservizi della Giustizia

La Carta Multiservizi della Giustizia o CMG Mod. AT elettronico, in base a quanto stabilito dal DPCM 24 maggio 2010 e dall'art. 66, comma 8 del CAD, contiene le funzionalità della Carta Nazionale dei Servizi per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, rappresenta un documento di riconoscimento valido per l'espatrio nei paesi EU ed un certificato di firma digitale di Firma Elettronica Qualificata. 

Aventi diritto: personale amministrativo e di Magistratura in servizio. Per il rilascio è necessaria l'acquisizione dei dati biometrici da parte del personale della Corte d'Appello. Non è possibile il rilascio di duplicato del documento, in caso di scadenza ovvero di smarrimento o furto, occorrerà ripetere la procedura di acquisizione dei dati biometrici.

Validità: 10 anni dal rilascio (poiché legata alla validità del certificato di firma digitale).

La tessera viene stampata dal Poligrafico dello Stato, attivata e distribuita dalla Corte d'Appello.

La richiesta va fatta all'Ufficio Rilascio Tessere presso la Corte di Appello, previo appuntamento inviando un messaggio PEO ad uno dei Referenti. Portare un documento di riconoscimento in corso di validità e codice fiscale il giorno previsto. La tessera in possesso eventualmente scaduta va consegnata al ritiro della nuova.

  • Revoca

La tessera CMG viene invalidata/revocata in caso di:

  • furto o smarrimento della Carta, in tal caso il dipendente è soggetto all’obbligo di farne denuncia presso le autorità competenti (Commissariato di P.S. o stazione dei Carabinieri di zona) e trasmetterne copia, per il tramite dell’Ufficio di appartenenza, alla Corte di Appello;
  • chip o carta difettosa per guasto o cattivo funzionamento;
  • cessazione dal servizio nell'Amministrazione della Giustizia (pensionamento, dimissioni, passaggio ad altra P.A.);
  • in caso di provvedimento di sospensione cautelare obbligatoria;
  • scadenza della CMG.

Nel corso di validità, la tessera potrà essere riemessa in caso di:

  • Variazione documentata del codice fiscale;
  • Modifica sostanziale dei dati somatici/biometrici;
  • Estrema usura invalidante dei dati a stampa.

  • Mod. AT cartacea (D.P.R. 28/07/1967 n. 851 (G.U. 30/09/1967, n. 245).

Aventi diritto: personale di magistratura e amministrativo in quiescenza.

Salvo il caso in cui il dipendente abbia urgente necessità di un documento di riconoscimento, le tessere mod. AT cartaceo non vengono più rilasciate al personale in servizio, ma solo al personale in quiescenza, in quanto la tessera CMG costituisce il documento personale di riconoscimento in formato elettronico (mod. AT-e).

Validità: 10 anni dal rilascio.


  • Mod. BT cartacea (D.P.R. 28/07/1967 n. 851 (G.U. 30/09/1967, n. 245)

Aventi diritto: coniuge (purché non sia dipendente di una P.A.) e figli minori del dipendente in servizio (con contratto a tempo indeterminato) o in quiescenza.

Validità: 10 anni dal rilascio.

Per i figli minori di anni 3 la validità è di 3 anni, mentre per i minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni la validità è di 5 anni (D.L. 13.5.2011, n. 70 convertito con legge 12.7.2011, n. 106; circolare n. 15 del 26.5.2011 prot. 0016816.U del 6.6.2011 – Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali).

La tessera personale di riconoscimento è documento valido ai fini dell’identità personale del titolare nonché per riscuotere titoli di spesa dello Stato e quelli di Banco Posta nei limiti di importo previsti dalla normativa vigente.

Sulla base della normativa comunitaria e di accordi bilaterali o multilaterali in vigore costituisce titolo valido equipollente al passaporto per i seguenti Stati: Austria, Belgio, Croazia, Francia, Germania, Grecia, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Monaco, Olanda, Portogallo, Slovenia, Spagna, Svizzera, Turchia.

In base all’art. 35, comma 2, del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 “sono equipollenti alla carta di identità, il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d’armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da una Amministrazione dello Stato.

La tessera personale di riconoscimento rilasciata al coniuge è ritirata nei casi di separazione legale o consensuale. Analogo provvedimento è adottato nei riguardi del figlio del dipendente che abbia raggiunto la maggiore età e non si trovi nelle condizioni di inabilità a proficuo lavoro.

La tessera personale di riconoscimento è altresì ritirata nei confronti del coniuge e dei figli del dipendente destituito, nonché del coniuge e dei figli del dipendente cessato dall'impiego senza diritto a pensione.

 

Per il rilascio delle tessere AT e BT cartacee:

  • compilare il modulo convalidato dall'ufficio del personale di appartenenza;
  • copia del documento di riconoscimento del richiedente (valido per l’autentica della firma);
  • due foto (uguali) formato tessera recenti, su fondo bianco e a capo scoperto, recanti a tergo le generalità (cognome, nome, data di nascita) e la firma;
  • restituire la tessera eventualmente posseduta e scaduta di validità;
  • in caso di furto o smarrimento, copia della denuncia presentata all’autorità di P.S.
  • trasmettere la documentazione tramite l'ufficio o presentarsi personalmente presso gli uffici della Corte d'Appello, previo appuntamento inviando un messaggio PEO ad uno dei Referenti.

Modulo istanza rilascio Carta AT


  • Mod. MGG/9

Aventi diritto: magistratura onoraria ai fini del porto d’armi senza licenza (art. 7 L. 21 febbraio 1990).

Validità: fino alla scadenza dell'incarico.

La relativa domanda dovrà essere corredata di:

  • due foto (uguali) formato tessera recenti, su fondo bianco e a capo scoperto, recanti a tergo le generalità (cognome, nome, data di nascita) e la firma.

Modulo istanza rilascio Carta MGG/9


  • CMG Sostitutiva

È una smart card che contiene solo la firma digitale (e il certificato CNS per accedere ai sistemi della PA).

Le CMG (Carte Multiservizi Giustizia) Sostitutive sono smart card la cui personalizzazione ha luogo contestualmente alla richiesta – formulata a seguito di appuntamento - da parte del titolare presso la sede di Corte d’Appello – Ufficio Tessere.

La procedura consente la consegna immediata della CMG sostitutiva con a bordo il certificato di firma digitale e certificato CNS (Carta nazionale dei Servizi) del titolare.

Le CMG sostitutive sono le uniche carte rilasciabili dall’Amministrazione al personale non dipendente, come:

  • la magistratura onoraria: Giudici Ordinari di Pace, Giudici Ausiliari, Vice-Procuratori Onorari, Esperti del Tribunale per i minorenni che ne hanno necessità per l’utilizzo sui sistemi informatici giudiziari;
  • il personale distaccato/assegnato da altre Amministrazioni, utenti esterni che lavorano sui sistemi giudiziari, ecc. su richiesta del capo dell’Ufficio Giudiziario.

Sono, inoltre, rilasciate al personale di magistratura e amministrativo nei soli casi di documentata urgenza finalizzata all’attività lavorativa (furto, smarrimento, usura, malfunzionamento della CMG).  È pertanto previsto il rilascio immediato esclusivamente in caso documentata urgenza al possesso della firma digitale per motivi di lavoro.

Le CMG Sostitutive non sono valide come documento di riconoscimento.

In caso di cessazione dall’incarico, la CMG sostitutiva dovrà essere restituita.

Validità: 3 anni.

 

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