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Area Civile

Ufficio di riferimento: U.O. Sez. Lavoro e previdenza (Area civile)

Ai sensi dell'art. 9 co. 1-bis D.P.R. 115/2002 nei procedimenti in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, che non superi il triplo dell'importo previsto dall'articolo 76 (ossia quello previsto per l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato) sono esenti dal pagamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo. Il reddito annuale ai fini dell'ammissione è stato fissato ad euro 12.838,01 dal D.M. del 10/05/2023 (GU Serie Generale n.130 del 06-06-2023).
Ne consegue che il limite di reddito per l'esenzione del Contributo unificato è di euro 38.514,03.

La parte dovrà, pertanto, depositare apposita autocertificazione utilizzando il modulo allegato, debitamente sottoscritta e corredata da copia di un valido documento di identità; le autocertificazioni presentate sono soggette a controlli, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000.


Modulistica

Autocertificazione per l'esenzione del Contributo unificato

Ufficio di riferimento: Area Civile - Ufficio Recupero Crediti

Ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 115/2002 (testo unico spese di giustizia) è dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale, di volontaria giurisdizione, in materia di controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, nel processo amministrativo e nel processo tributario, secondo gli importi previsti dall'articolo 13 e salvo quanto previsto dall'articolo 10.
Va evidenziato che, come esplicitato nella Nota ministeriale del 27 marzo 2017, il mancato deposito del contrassegno pagato equivale a omesso pagamento.


Un pagamento del contributo unificato o un deposito della ricevuta di pagamento tardivo sono ammessi fintanto che non sia stata avviata la procedura di riscossione coattiva con emissione di Partita di credito da parte del Concessionario Equitalia Giustizia SpA.
Dell'avvio del recupero coattivo vi è annotazione nel fascicolo processuale digitale.
In tale ultimo caso, prima di procedere a versamento è sempre opportuno contattare gli uffici di Cancelleria o l'Ufficio recupero crediti per verificare l'avvenuta emissione di Partita di Credito.
Si rappresenta, infatti, che successivamente all'apertura di Partita di credito la Cancelleria non può più accettare pagamenti tardivi (incluso, per quanto sopra detto, depositi di contrassegni benché riferiti a pagamenti eseguiti in data antecedente all'apertura della Partita) ed ogni vicenda relativa alla riscossione dovrà essere regolata dalla parte debitrice del contributo unificato direttamente con Equitalia Giustizia SpA (Circolare Ministeriale del 19 marzo 2024).

Ne consegue che, dopo l'apertura della Partita di Credito, l’unica modalità di regolarizzare la posizione è la cartella di pagamento notificata da Agenzia delle entrate-Riscossione.

Si rammenta, infatti, che ai sensi dell’art. 248 comma 3-bis D.P.R. 115/2002 (testo unico spese di giustizia), a decorrere dal 1° gennaio 2025, la società Equitalia Giustizia SpA procede all'iscrizione a ruolo dell'importo dovuto con addebbito degli interessi al saggio legale e alla contestuale irrogazione della sanzione di cui all'art. 16 comma 1-bis del medesimo testo unico.

L’importo della sanzione è pari al settanta per cento della somma dovuta ex art. 71 D.P.R. 131/1986 (testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro).

In materia civile e con riferimento all'omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato, non è più previsto la notifica dell'invito al pagamento al domicilio digitale del difensore costituito per i procedimenti iscritti a ruolo dal 1° gennaio 2025.

Nel caso in cui il Contributo unificato risulti già versato alla ricezione della cartella di pagamento è necessario rivolgersi all’Ufficio Recupero Crediti o alla Cancelleria.

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