Ufficio di riferimento: Segreteria esami abilitazione avvocato
La domanda di partecipazione all’esame deve essere inviata per via telematica
La registrazione e autenticazione dei candidati deve avvenire sulla piattaforma informatica del Ministero della giustizia mediante l'utilizzo esclusivo dell'identità digitale (SPID di secondo livello, carta di identità elettronica CIE o Carta nazionale dei Servizi CNS). I candidati devono altresì procedere al pagamento di tutti gli oneri di partecipazione tramite la piattaforma PagoPA.
Le materie oggetto della prova orale dell’esame di avvocato possono essere modificate sino alla scadenza del termine di presentazione della domanda di iscrizione, come previsto dal bando.
Le modalità di versamento sono indicate nel bando d’esame.
No, perché le certificazioni rilasciate dalla Pubblica amministrazione sono valide ed efficaci solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della Pubblica amministrazione i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2020 (autocertificazioni).
Il certificato di idoneità negli esami di abilitazione alla professione forense, ulteriore rispetto a quello ricevuto in occasione del superamento della prova orale, viene rilasciato in bollo a richiesta dell’interessato unicamente per la produzione a soggetti privati o all’estero e non può essere prodotto, a pena di nullità, agli organi della Pubblica amministrazione o ai gestori di pubblici servizi, ai sensi dell’art.15 della legge 183/2011.
Sì, possono essere depositati o prelevati atti e/o documenti amministrativi da persona diversa dall’interessato purché sia munita di delega e di fotocopia del documento di riconoscimento del delegante e del delegato.
Modulistica
Richiesta certificato di idoneità
Link utili
Piattaforma del Ministero della Giustizia per la presentazione della domanda di esame
Ufficio di riferimento: Ufficio distrettuale elettorale
Gli elettori che desiderano iscriversi nell'Albo delle persone idonee all'Ufficio di Presidente di seggio elettorale devono presentare domanda alla Corte di Appello competente per territorio, per tramite del Sindaco del proprio Comune di residenza entro il 31 ottobre di ogni anno
La domanda è esente da qualsiasi marca o diritto.
La proposta di iscrizione, dopo la verifica del possesso dei requisiti di legge, verrà trasmessa dall’Ufficiale Elettorale all’ufficio elettorale della Corte. I presidenti degli ordini professionali, possono proporre, entro il mese di febbraio di ogni anno, i nominativi dei professionisti che abbiano manifestato con dichiarazione scritta gradimento per l’incarico di presidente di seggio elettorale, con esclusione di quelli compresi in una delle categorie indicate nell’art. 38 del T.U. n. 361 del 1957 e nell’art. 23 del T.U. n. 570 del 1960.
Nel mese di gennaio di ogni anno il Presidente della Corte dispone la cancellazione dall'Albo per:
Vengono, inoltre cancellati:
Nel caso di gravi inadempienze commesse nello svolgimento delle funzioni di presidente di seggio, segnalate da Uffici sovraordinati agli Uffici di sezione, verrà avviata la procedura di cancellazione dall'Albo dandone avviso, ai sensi della legge 241/90, all'interessato che potrà accedere alla documentazione amministrativa.
Sono esclusi dalla funzione di presidente di seggio:
Tali incompatibilità previste dal legislatore, come più volte espresso dal Ministero dell’Interno, ineriscono alle funzioni in concreto svolte dal dipendente, da ricercarsi nel particolare “servizio” che lo stesso svolge, sia nel campo della tutela della salute che in quello della tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico, nonché in quello delle comunicazioni e dei trasporti.
La nomina dei presidenti di seggio è effettuata con decreto del Presidente della Corte di Appello (o un suo delegato) entro il trentesimo giorno precedente a quello della votazione fra i magistrati, gli avvocati e procuratori dell’Avvocatura dello Stato, che esercitano il loro ufficio nel distretto della Corte stessa e, occorrendo, tra gli impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i notai e quei cittadini che, a giudizio del Presidente, siano idonei all’ufficio, ovvero inclusi nell’albo delle persone idonee alla funzione di presidente di seggio elettorale.
Salvo per i magistrati non vi è un ordine di precedenza per la designazione, tuttavia, nel disporre la nomina, sulla scorta del costante orientamento delle circolari del Ministero dell’Interno emanate in occasione delle varie consultazioni elettorali, verrà primariamente selezionato chi ha già assolto precedenti incarichi nell’ambito di seggi elettorali.
Il decreto di nomina viene notificato al cittadino nominato.
Gli elenchi dei presidenti di seggio nominati sono trasmessi al Sindaco e al Prefetto territorialmente competente.
L'Ufficio di Presidente è obbligatorio e nei confronti di coloro che, senza giustificato motivo, rifiutino di assumerlo o non si trovino presenti all'atto dell'insediamento del seggio, sono previste delle sanzioni penali.
L'eventuale istanza di esonero dall'incarico per gravi motivi, indirizzata al Presidente della Corte di Appello, andrà trasmessa con urgenza, unitamente al decreto di nomina, per il tramite del Comune di residenza. La domanda dovrà essere debitamente documentata (certificato medico, dichiarazione del datore di lavoro, autocertificazione attestante l'eventuale incompatibilità). All’eventuale sostituzione si provvede con altro decreto di nomina.
I cittadini inseriti nell'Albo delle persone idonee alla funzione di presidente di seggio possono comunicare all'ufficio elettorale della Corte d'Appello la propria disponibilità a svolgere l'incarico di presidente a mezzo posta elettronica. Tali comunicazioni dovranno contenere l’indicazione dei dati anagrafici, la precisazione dell’insussistenza di cause di esclusione e l’eventuale esperienza per aver già svolto le funzioni di presidente, scrutatore o segretario.
La persona iscritta all’Albo delle persone idonee alla funzione di presidente di seggio temporaneamente impossibilitata a svolgere l’incarico può chiedere tramite il proprio Comune di residenza o direttamente alla Corte di Appello la temporanea sospensione dalla nomina a presidente di seggio.
Tale richiesta motivata (ad es. maternità, motivi di lavoro, specifici motivi familiari) con allegata copia di un documento d’identità, potrà essere inviata a posta elettronica, posta elettronica certificata, dovrà necessariamente pervenire all’ufficio prima del 30 giorno antecedente le consultazioni elettorali.
In prossimità dello svolgimento delle consultazioni elettorali, in hompegane nella sezione News viene pubblicata la modulistica necessaria per la presentazione della proposta a ricoprire l'incarico di Presidente di seggio.
Nel sito del Ministero dell’Interno, all’indirizzo https://dait.interno.gov.it/elezioni vengono pubblicate le Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione nello stesso testo aggiornato che sarà poi fornito, in formato cartaceo, ai seggi.
Al presidente di seggio spettano gli onorari stabiliti per legge e che verranno liquidati dal Comune in cui è stato svolto l’incarico.
Normativa di riferimento
Legge 21 marzo 1990, n. 53 Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale
D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati
D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali